Fondo per i centri estivi: il Governo mette a disposizione 60 milioni di euro per le 19 Regioni Italiane

Il Dipartimento della Famiglia dispone l’elenco dei Comuni beneficiari formalizzato il 4 giugno 2025

6 Giugno 2025
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Il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha consolidato l’elenco finale dei Comuni con annesse le quote dei relativi finanziamenti per il Fondo per i centri estivi. Il Governo ha messo a disposizione 60 milioni di euro per le 19 Regioni beneficiarie (con l’esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano nel Trentino Alto Adige). I fondi potranno essere utilizzati da giugno a dicembre per potenziare i servizi e le attività estive messe a disposizione.

Fondo per i centri estivi

Il Governo Italiano ha messo in dotazione 60 milioni di euro da investire nel Fondo per i centri estivi, gestito dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
I beneficiari sono i Comuni delle 19 Regioni Italiane che hanno mostrato interesse facendo richiesta sulla piattaforma telematica dedicata entro il 19 maggio 2025.
I fondi saranno utilizzati per potenziare i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.
L’incremento di tali servizi potrà svolgersi in collaborazione con enti pubblici e/o privati nel periodo compreso tra l’1 giugno e il 31 dicembre 2025.

Ulteriori finanziamenti per la PA

l’INPS, inoltre, mette a disposizione un contributo a copertura totale o parziale delle spese a sostegno della frequenza di un centro estivo diurno nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre 2025. Il finanziamento disposto da INPS sulla base dell’Indicatore ISEE, è rivolto ai figli o orfani, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (attualmente in servizio o in pensione) che siano iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o alla Gestione dei Dipendenti Pubblici
I vincitori del bando potranno usufruirne per un tempo minimo di una settimana (5 giorni) e un massimo di quattro (20 giorni), non necessariamente consecutivi.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata sul sito dell’INPS.

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